L’OIC ha pubblicato la Comunicazione con le modalità di contabilizzazione per le imprese del Superbonus 110% e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi. Tra le evidenze emerge che il bonus fiscale è da considerarsi un “contributo in conto impianti” e la relativa contabilizzazione cambia a seconda che trattasi di fruizione diretta ovvero mediante sconto in fattura o cessione del credito. Sono previste semplificazioni specifiche per chi redige il bilancio abbreviato.
Indicazioni operative dell’OIC
L’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha spiegato lo scorso 3 agosto le regole per la contabilizzazione dei bonus fiscali nel documento che trae origine dal chiarimento richiesto dall’agenzia delle Entrate, in merito a 4 quesiti principali riguardanti le “Modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi” e, precisamente, gli interrogativi posti erano i seguenti:
Il documento dell’OIC di risposta rappresenta la versione definitiva del documento, pubblicato il 25 gennaio scorso, “in consultazione”. Il documento riguarda gli effetti contabili relativi ai bonus correlati alle agevolazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, tra cui il Superbonus 110%; in esso l’OIC spiega le modalità di contabilizzazione per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, le regole di iscrizione e di valutazione del credito tributario derivante dal Superbonus 110% ai fini del bilancio, le semplificazioni previste in caso di redazione del bilancio abbreviato per le imprese minori e le informazioni da riportare in nota integrativa, ai fini degli obblighi di “Informativa”. Le regole di contabilizzazione illustrate nel documento cambiano a seconda della modalità di fruizione dei bonus fiscali – vale a dire diretta, come detrazione fiscale, ovvero indiretta, come sconto in fattura o cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Il documento dell’OIC, tra l’altro, fornisce anche alcuni importanti esempi di scritture contabili che, sotto un profilo operativo, agevolano le procedure di contabilizzazione dei bonus fiscali.
Quesito 1: il diritto alla detrazione fiscale
La comunicazione dell’OIC affronta il tema della contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale.
Per la realizzazione degli investimenti, come noto, è riconosciuto alla società committente un beneficio fiscale sotto forma di detrazione fiscale da utilizzare in quote annuali sull’Ires di periodo o ceduto. Tale beneficio consiste in un credito tributario che per le sue caratteristiche è contabilizzato dall’impresa che redige il bilancio in forma ordinaria nello stato patrimoniale come un “contributo in conto impianti”, in quanto soddisfa la definizione di cui al paragrafo 86 dell’OIC 16.
L’impresa committente iscrive in bilancio il credito tributario con una delle modalità previste nei paragrafi 87-88 dell’OIC 16 nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Per la relativa rilevazione la contropartita varia a seconda del metodo di cui all’OIC 16, vale a dire a diretta riduzione dell’investimento sostenuto ovvero iscrivendo un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.
Se la società committente decide di optare per lo sconto in fattura, il costo dell’investimento – rilevante ai fini contabili – dovrà essere al netto dello sconto ottenuto.
Nel documento dell’OIC si fa un richiamo specifico con riferimento alla valutazione del credito all’OIC 15 e per l’applicazione del costo ammortizzato ai paragrafi 86 dell’OIC 25, e 41 e 51 dell’OIC 15. Il quadro che si viene a delineare è il seguente:
Il provento finanziario è quindi rilevato lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale. |
Quesito 2: lo sconto in fattura
La seconda situazione analizzata dall’OIC riguarda la contabilizzazione dello sconto in fattura concesso alla società committente.
Il documento precisa che la società commissionaria, che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente, dovrà iscrivere il ricavo in contropartita a un credito corrispondente alla somma
Per la valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato si applicano le stesse disposizioni già descritte nel paragrafo precedente. Nel documento dell’OIC è precisato che la società commissionaria, nell’applicare il criterio del costo ammortizzato, deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. i debiti che prevede di compensare) considerando anche che il comma 3 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell’anno, non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
Quesito 3: la cessione del credito
In risposta al terzo quesito, riguardante la contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale ha scelto di optare per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto, l’OIC illustra le seguenti regole da seguire:
Quesito 4: la ricezione del credito
Per il quarto quesito, che riguarda la contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione, l’OIC chiarisce le regole che la cessionaria deve seguire per contabilizzare nel bilancio il credito “acquisito”.
Il documento in esame prevede in prima istanza che anche la società cessionaria:
Inoltre, trattandosi di un credito acquistato e non generato, la società cessionaria dovrà iscrivere il credito tributario al costo sostenuto. Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, l’iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato. In tal caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.
Infine, il documento dell’OIC precisa che per quanto attiene alla valutazione successiva al costo ammortizzato si dovranno applicare le stesse disposizioni previste al primo paragrafo della presente disamina per la società committente.
Come per la società commissionaria, il credito può essere utilizzato in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente.
Soggetti minori e informativa
L’OIC, inoltre, ha previsto specifiche semplificazioni per chi redige il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese. In particolare, chi rientra in queste categorie può applicare le indicazioni e i principi di comportamento descritti per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria, fatta salva la possibilità per le società che lo redigono in forma abbreviata di non applicare il criterio del costo ammortizzato. Nell’ipotesi di non applicazione del costo ammortizzato occorre considerare che:
La società commissionaria e la società cessionaria che decidono di utilizzare il credito in compensazione – coerentemente con quanto previsto per la società committente – dovranno rilevare la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale in quote costanti, lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione, a conto economico nella voce proventi finanziari.
Ai fini degli obblighi di “Informativa”, invece, l’OIC evidenzia che restano salve le disposizioni dell’OIC 15 sulle informazioni da riportare in nota integrativa con particolare riferimento ai criteri applicati nella valutazione dei crediti.
Le società committenti dovranno riportare anche le informazioni previste dal paragrafo 90 dell’OIC 16 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti. |
Gli effetti contabili
Il documento OIC in esame fornisce anche degli esempi rappresentativi degli effetti contabili della rilevazione dei bonus fiscali; le ipotesi illustrate sono corredate da specifiche scritture contabili da considerarsi a mero titolo esemplificativo. L’Organismo precisa che la stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.
L’ipotesi illustrata in appendice al documento dell’OIC – che riportiamo fedelmente – riguarda interventi per complessivi 20mila euro per i quali compete il riconoscimento del Superbonus 110%, ovvero un beneficio di 22mila euro. L’ipotesi è declinata alle diverse modalità di fruizione dei benefici fiscali e vede protagonisti i tre soggetti principali:
La prima contabilizzazione illustrata negli esempi è quella relativa al diritto alla detrazione fiscale, riportata al Paragrafo “A”. In particolare, l’esempio riguarda gli effetti contabili in capo all’impresa ALFA che, redige il bilancio in forma ordinaria, e prevede:
La seconda contabilizzazione è quella dello sconto in fattura, illustrata in dettaglio con riferimento agli effetti contabili in capo all’impresa commissionaria dei lavori ipotizzando l’applicazione da parte dell’impresa BETA di uno sconto in fattura di 20mila euro (pari al valore di mercato del credito tributario) e il relativo utilizzo diretto in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.
La terza contabilizzazione è quella della cessione del credito, illustrata nel documento OIC con un esempio che chiarisce gli effetti contabili in capo al cedente (impresa ALFA)
L’esempio per la contabilizzazione della cessione del credito si completa con gli effetti previsti in due diverse ipotesi, partendo da un credito con un valore nominale pari a 22mila euro, e precisamente:
La quarta contabilizzazione è quella relativa alla ricezione del credito con riferimento al cessionario. L’esempio ipotizza l’acquisizione del credito da parte dell’impresa ALFA a un prezzo di 19mila euro e prevede i seguenti effetti contabili
L’ultima contabilizzazione è quella prevista per le imprese minori nel caso di diritto alla detrazione; nello specifico l’esempio illustra gli effetti contabili in capo all’impresa ALFA qualora rediga il bilancio in forma abbreviata (ovvero sia una microimpresa) e, dunque, si avvalga della facoltà prevista dai principi contabili di non applicare il costo ammortizzato.
Il documento illustra anche le diverse ipotesi di fruizione della detrazione fiscale. A seguire si evidenzia il caso in cui detta impresa decida per il “diretto” scomputo della detrazione fiscale, cioè di utilizzarla in detrazione dall’Ires. In tale fattispecie gli effetti contabili in capo all’impresa ALFA riguardano:
di Monica Greco – La Settimana Fiscale n. 37/2021
In Redazione: Paolo Di Gregorio