Con la nota 29/2022 pubblicata ieri, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo contenuto nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.
L’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro dei rapporti di collaborazione autonoma occasionale, decorrente dal 21 dicembre scorso, si inserisce all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale e per questo l’Inl ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.
Con riguardo alla tipologia di rapporti da notificare, posto che non esiste nel nostro ordinamento una tipizzata disciplina del rapporto di lavoro autonomo occasionale, l’Inl ha puntualizzato che si tratta dei rapporti riconducibili al genus del lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.
Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.